IL
CONSIGLIO
REGIONALE DELLA CAMPANIA HA APPROVATO
LA LEGGE
REGIONALE N° 16 DEL 07\08\2014 CON LA
QUALE SONO
STATE APPORTATE MODIFICHE ALLE NORME
RELATIVE AL
CONTROLLO E SANZIONI A CARICO DEGLI
UTENTI DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO:
La Legge Regionale 16 del 07\08\2014 ha
modificato:
-l’art. 40 della Legge Regionale
03\2002: nuovo Art.
40 (Controllo e sanzioni a carico degli
utenti dei
servizi di trasporto pubblico)
1. Gli utenti dei servizi del trasporto
pubblico
regionale e locale in qualsiasi
modalità esercitati
sono tenuti a munirsi di valido titolo
di viaggio, a
convalidarlo all’inizio del (fonte:
http://burc.regione.campania.it n. 57
del 7 Agosto
2014) viaggio in conformità alle
apposite
prescrizione previste dal gestore e a
conservarlo
per la durata del percorso nonché ad
esibirlo, su
richiesta, agli agenti accertatori.
2. Per i titoli di viaggio connessi a
tariffazione
elettronica nonché per i titoli di
viaggio
specificatamente individuati dalla
Regione, la
convalida deve essere effettuata, in
conformità alle
apposite prescrizioni previste dalla
Regione, anche
in occasione di ogni singolo accesso ai
mezzi di
trasporto utilizzati.
3. L’inosservanza dell’obbligo previsto
al comma 1
comporta per i trasporti urbani:
a) il pagamento della tariffa ordinaria
di corsa
semplice;
b) la sanzione amministrativa pari a
cento volte
l’importo del titolo di viaggio di
corsa semplice
oltre le spese di notificazione.
4. L’inosservanza dell’obbligo previsto
dal comma 1
per i trasporti extraurbani
comporta:
a) il pagamento della tariffa ordinaria
calcolata
dal capolinea di partenza per il
percorso già
effettuato e che, dichiaratamente, il
viaggiatore
intende ancora effettuare;
b) la sanzione amministrativa pari a
cento volte la
tariffa ordinaria di corsa semplice di
cui alla
lettera a), oltre la spesa di
notificazione.
5. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 si
applicano
anche quando l’utente, titolare di
abbonamento
personale cartaceo o elettronico non
sia in grado di
esibirlo all’agente accertatore, a meno
di quanto
previsto al comma 6.
6. Se l’utente presenta il documento di
viaggio
entro i successivi cinque giorni,
purché il
documento non risulti regolarizzato
successivamente
all’accertamento della violazione, si
applica una
sanzione fissa pecuniaria di importo
pari a euro
6,00.
7. Alla violazione degli obblighi di
cui al comma 2
si applica una sanzione pecuniaria
nella misura
fissa di importo pari a euro 6,00.
8. Per le violazioni previste ai commi
3 e 4 è
ammesso il pagamento in misura ridotta
di una somma
pari alla terza parte della sanzione,
oltre alle
spese del procedimento, entro il
termine di sessanta
giorni dalla contestazione immediata o,
se questa
non vi è stata, dalla notificazione
degli estremi
della violazione. Tale somma è ridotta
del trenta
per cento se il pagamento è effettuato
entro cinque
giorni dalla contestazione o dalla
notificazione.
9. I proventi delle sanzioni
amministrative
pecuniarie sono introitati dalle
aziende esercenti i
servizi di trasporto pubblico e sono
iscritti nei
bilanci di esercizio come proventi del
traffico, con
obbligo di rendicontazione separata
rispetto a
quella dei proventi ordinari. L’azienda
esercente è
tenuta a conservare per almeno tre anni
la
documentazione probatoria.
10. Il personale incaricato dalle
aziende di
trasporto, con qualifica di agente di
polizia
amministrativa attribuita dalla Regione
secondo
quanto previsto al comma 11, accerta e
contesta ogni
violazione punita con sanzione
amministrativa
pecuniaria in materia di trasporto
pubblico locale.
Omissis
14. L’ordinanza-ingiunzione di cui
all’articolo 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al
sistema penale) è emessa dal
responsabile
dell’azienda di trasporto.
15. Nell’ambito del trasporto pubblico
regionale e
locale, a bordo dei mezzi e nei locali
di esercizio,
al fine di garantire maggiore sicurezza
all’utenza i
gestori dei servizi di trasporto
pubblico possono
affidare le attività di controllo,
prevenzione,
contestazione e accertamento
sull’osservanza delle
disposizioni per la cui violazione è
prevista una
sanzione amministrativa, anche a
guardie particolari
giurate o a personale con la stessa
qualifica
appartenente a istituti di vigilanza
privati,
nominati ed autorizzati secondo le
modalità previste
dalle vigenti leggi in materia di
pubblica
sicurezza.
Omissis
17. E’ fatto obbligo alle Aziende
esercenti il
servizio di trasporto pubblico di
informare i propri
utenti sulle sanzioni amministrative
previste e
sulle modalità di pagamento.
VERIFICA DEL TITOLO DI VIAGGIO
Tutti coloro che usufruiscono del
servizio di
trasporto pubblico sono tenuti a
munirsi di regolare
titolo di viaggio, conservarlo per
tutta la durata
del viaggio e ad esibirlo ad ogni
richiesta del
personale di Controlleria.
Chiunque venga trovato sprovvisto del
titolo di
viaggio sarà considerato trasgressore
ed incorrerà
nell’applicazione della sanzione
amministrativa.
Tale trasgressore, se maggiorenne, è
tenuto ad
esibire un regolare documento di
riconoscimento per
agevolare la propria identificazione da
parte del
personale di controlleria.
APPLICABILITA’ DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA
Il passeggero è soggetto al pagamento
della sanzione
amministrativa quando:
1. non è in possesso del titolo di
viaggio;
2. il titolo di viaggio non è stato
obliterato o è
stato obliterato in maniera
irregolare;
3. la validità del titolo di viaggio è
scaduta;
4. il titolo di viaggio non è valido
nell'ambito del
percorso effettuato dal cliente o,
laddove è
prescritto, il percorso non è stato
indicato sul
titolo;
5. il titolo di viaggio risulta
alterato e/o
contraffatto (abrasione rilevante,
cancellazione
cera, ecc.);
6. l'abbonamento non è accompagnato da
un valido
documento di riconoscimento o non è
debitamente
compilato in ogni sua parte laddove è
prescritto;
7. non è in grado di esibire ai
competenti uffici
aziendali, laddove previsto,
l'abbonamento personale
valido o la tessera di riconoscimento
entro il
termine prescritto di tre giorni
successivi alla
data della contestazione o notificadel
verbale.
NORMATIVA VIGENTE
L’attività di verifica dei titoli di
viaggio è
disciplinato dalla Legge n°689 del 24
novembre 1981
in materia di “Modifiche al sistema
penale”.
In ambito regionale vige la Legge n°13
del 13 agosto
1998 recante disposizioni in materia di
“Sanzioni
amministrative pecuniarie a carico dei
viaggiatori
per mancanza o per irregolarità di
titolo di viaggio
e relative norme di applicazione”.
CHI PUO' SANZIONARE
La verifica dei titoli di viaggio viene
effettuata
dal personale di verifica, cui è stata
riconosciuta
la qualifica di Agente di Polizia
Amministrativa con
decreto di nomina del Presidente della
Regione
Campania. Ogni agente di Polizia
Amministrativa è
munito di una tessera di riconoscimento
numerata.
Nell'esercizio delle loro funzioni gli
agenti
accertatori sono Pubblici Ufficiali.
Sono abilitati a:
• richiedere l'esibizione di regolare
titolo di
viaggio
• richiedere il rilascio delle esatte
generalità
• richiedere l'esibizione dei documenti
di
identificazione
• richiedere l'intervento delle Forze
dell'Ordine in
caso di mancata identificazione
• sequestrare titoli di viaggio
scaduti, alterati,
falsi o intestato a persona diversa dal
possessore
• richiedere l’intervento delle forze
dell’ordine
per far allontanare i viaggiatori che
pregiudichino
l'ordine o la sicurezza del servizio o
che comunque
rechino disturbo agli altri
viaggiatori. |